ACCERTAMENTI TARSU: errare è umano perseverare è diabolico.

Accertamenti TARSU: errare è umano perseverare è diabolico.

 

Caro Sindaco,

l’Amministrazione da Lei guidata continua ad utilizzare,anche se in maniera parzialmente ridotta, gli stessi artifici contabili delle precedenti così come rilevato dalla Corte dei Conti che sottolinea come: il risultato della gestione di competenza evidenzia nel 2015, così come nei precedenti esercizi, la costruzione degli equilibri di bilancio di parte corrente mediante il ricorso ad entrate di carattere straordinario. Con la nota di aggiornamento dei dati di bilancio al 31dicembre 2016, l’Ente ha riferito che ha dovuto ricorrere ad entrate straordinarie al fine conseguire il pareggio di bilancio, pur prendendo atto che le stesse mostrano bassi indici di riscossione e generano il ricorso ad anticipazioni di tesoreria.”

Ora se il ricorso a tali metodi è “giustificabile” dalla disastrosa situazione finanziaria dell’Ente, da voi sempre taciuta negli anni in cui eravate all’“opposizione”, non è invece tollerabile che si continui con lo stesso “modus operandi” costituito dall’operare riaccertamenti straordinari d’imposta al termine dell’anno. Infatti tali somme non potendo essere incassate nell’esercizio, o potendolo solo in minima parte, contribuiscono ancora di più ad aggravare la situazione economica del Comune (anche per via del meccanismo del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità che così deve essere ulteriormente rimpinguato), come da noi denunciato fin dallo scorso anno in Consiglio.

La situazione sarebbe ridicola se non fosse tragica, in piena continuità con il passato, nel momento in cui questi accertamenti risultano essere viziati ab origine ed oltre a non produrre entrate per l’Ente generano solo confusione e problemi per i cittadini come nel caso in questione!!!

Infatti come stabilito dalla Corte di Cassazione(1), in caso si sia già in possesso o si occupino i locali  fin dall’inizio dell’anno (la stragrande maggioranza dei casi) il termine di decadenza decorre dallo stesso, pertanto confermiamo quanto già scritto che:

– un avviso di accertamento TARSU relativo all’anno 2011 deve essere notificato a pena di decadenza entro il 31 dicembre 2016;

– un avviso di accertamento TARSU relativo all’anno 2012 deve essere notificato a pena di decadenza entro il 31 dicembre 2017 sempre che il carico esattoriale sia stato effettivamente consegnato a Poste Italiane entro, il 31 dicembre 2017(2).

 

1) la Corte di Cassazione, Sezione V Civile, con la Sentenza n. 22224 del 19/10/2016 (pubblicata in data 03/11/2016) ha stabilito, senza ombra di dubbio, che nel caso di detenzione/occupazione dei locali fin dall’inizio dell’anno (situazione che riguarda la stragrande maggioranza dei casi), il termine di decadenza decorre fin dall’anno in corso, giacché la dichiarazione TARSU sarebbe potuta/dovuta essere presentata entro il 20 gennaio.

Difatti, scrive la Suprema Corte nella nomata sentenza: “Occorre, al riguardo differenziare il caso in cui la detenzione o occupazione dei locali è in corso fin dall’inizio del periodo di imposta e, comunque, prima del 20 gennaio, dal caso in cui tale situazione si sia verificata in epoca successiva.

Nel primo caso il termine di decadenza decorre dall’anno corrente, nel secondo caso dal 20 gennaio dell’anno successivo.

La chiara interpretazione del dettato normativo non consente di ritenere il termine del 20 gennaio debba riferirsi all’anno successivo a quello in cui la denuncia o il versamento dell’imposta dovevano essere effettuati.

Pertanto, a fronte del chiaro dato normativo, le occupazioni iniziate tra il 1 e il 19 gennaio devono essere dichiarate entro il 20 gennaio immediatamente successivo, cioè dello stesso anno, mentre le occupazioni successive al 20 gennaio vanno dichiarate entro il 20 gennaio dell’anno successivo.

2) riguardo ai termini di notificazione degli avvisi di accertamento TARSU, leggiamo dal comunicato a firma dell’Ufficio Tributi che i carichi tributari sono stati consegnati all’Agente incaricato di eseguire le notifiche degli Atti, nel caso di specie tramite convenzione di servizio con Poste Italiane, alla data del 28 dicembre 2017 (e non possiamo non notare con disappunto che il Comune di Amelia abbia trasmesso i carichi tributari a Poste Italiane a soli tre giorni dal termine di decadenza, con conseguenti interessi di mora applicati sul massimo periodo possibile).

Nell’apprendere questa informazione, prima sconosciuta, dato che ciascun avviso di accertamento fa storia a se stante, consigliamo comunque i Cittadini contribuenti di verificare il proprio caso mediante istanza di accesso ad Atti amministrativi (ex Legge n. 241/1990 e D.Lgs. n. 33/2013, cosiddetto Foia – Freedom of information act, in vigore dal 23 dicembre 2016) chiedendo l’esibizione della relata di notifica da cui risulti la data di consegna del carico tributario a Poste Italiane.

A tal fine si ricorda che il rilascio di dati o documenti in formato elettronico, in risposta alla richiesta di accesso ad Atti amministrativi è gratuito.

 

Movimento 5 Stelle Amelia

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